Art. 4.
(Definizione dei Piani-Paese).

      1. Per ogni Stato destinatario di interventi di cooperazione, l'ACS redige un Piano-Paese. I Piani-Paese si basano sull'individuazione di zone d'intervento specifiche, scelte in base all'indice di povertà calcolato dall'United Nations Development Program (UNDP), nelle quali concentrare le attività di cooperazione. Qualora lo ritenga opportuno e sia previsto nell'ambito delle linee programmatiche di cui all'articolo 3, comma 2, l'ACS redige inoltre piani regionali, comprendenti territori situati in più Stati.